1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere(1).
2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.
Note
(1)
La rinnovazione degli atti avviene solo se a ciò è possibile procedere e se si tratta di atti ai quali la parte che ne fa richiesta avesse diritto di assistere.