(massima n. 1)
La regola di cui all'art. 174, comma terzo c.p. — che stabilisce che in caso di concorso di reati l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le pene — opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, giacchè nessuna causa di estinzione della pena può incidere su un cumulo che comprenda pene sulle quali la stessa causa non può esplicare i suoi effetti; in tal caso occorre procedere alla separazione delle pene condonabili e quindi procedere unificando le pene non condonabili con la parte di quelle condonabili che è residuata dopo l'applicazione dei benefici indulgenziali, effettuando la riduzione prevista dall'art. 78 c.p. solo all'esito di tale operazione.