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Articolo 141 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Dichiarazioni orali delle parti

Dispositivo dell'art. 141 Codice di procedura penale

1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario [126] che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.

2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.

Ratio Legis

Si tratta di una norma che rispetta il principio di libertà delle forme degli atti processuali, in un'ottica di economia processuale.

Spiegazione dell'art. 141 Codice di procedura penale

Le parti sono ovviamente legittimate a rendere dichiarazioni o fare richieste all'interno del dibattimento (quando la legge non impone la forma richiesta, come ad es. per l'atto di impugnazione).

In tali casi, se opportuno per il procedimento in corso, il giudice ammette le dichiarazioni o valute le richieste, e l'ausiliario che assiste il giudice è tenuto a redigere il verbale e a curare la registrazione delle dichiarazioni. Al verbale può essere eventualmente allegata la procura speciale relativa al singolo incarico conferito al difensore di una delle parti.

Da ultimo, al fine di garantire la trasparenza processuale, a chi lo richieda può essere rilasciata copia delle dichiarazioni rese o una certificazione delle stesse, a sua spese.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

Massime relative all'art. 141 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 41160/2002

In tema di inutilizzabilità, quando questa sia prevista solo come conseguenza dell'inosservanza di determinati adempimenti, la sua sussistenza può essere affermata unicamente a condizione che detta inosservanza risulti positivamente dimostrata, per cui non può ritenersi sufficiente la sola mancanza, in atti, della prova documentale dell'adempimento di cui, di volta in volta, si fa questione, a meno che detta prova, nella fase procedimentale in cui la questione viene sollevata, non sia espressamente richiesta dalla legge. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che, in sede di riesame, potesse essere validamente sostenuta l'inutilizzabilità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti in stato di detenzione per il solo fatto che non erano state trasmesse al tribunale le registrazioni fonografiche previste dall'art. 141 bis c.p.p.).

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