(massima n. 1)
In tema di inutilizzabilità, quando questa sia prevista solo come conseguenza dell'inosservanza di determinati adempimenti, la sua sussistenza può essere affermata unicamente a condizione che detta inosservanza risulti positivamente dimostrata, per cui non può ritenersi sufficiente la sola mancanza, in atti, della prova documentale dell'adempimento di cui, di volta in volta, si fa questione, a meno che detta prova, nella fase procedimentale in cui la questione viene sollevata, non sia espressamente richiesta dalla legge. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che, in sede di riesame, potesse essere validamente sostenuta l'inutilizzabilità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti in stato di detenzione per il solo fatto che non erano state trasmesse al tribunale le registrazioni fonografiche previste dall'art. 141 bis c.p.p.).