1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto(1) vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.
2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui [144](2).
Note
(1)
L’art. 1 della l. 20 febbraio 2006, n. 95 ha imposto in tutte le disposizioni legislative vigenti la sostituzione del termine “sordomuto” con l’espressione “sordo”.
(2)
La norma in esame è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 1999, n. 341, nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.