(massima n. 1)
Il disposto di cui all'art. 143 c.p.p. si riferisce esclusivamente a coloro che parlano una lingua diversa da quella italiana e non sono in grado di comprendere tale lingua e di esprimersi in essa. In tale categoria di soggetti non rientrano i sordomuti, per i quali opera la specifica disciplina di cui all'art. 119 c.p.p., in base alla quale deve escludersi la necessitą della nomina di un interprete all'infuori dei casi previsti dal comma secondo del medesimo articolo (incapacitą del sordomuto di leggere o scrivere).