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Articolo 115 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Garanzia della presunzione di innocenza

Dispositivo dell'art. 115 bis Codice di procedura penale

1. (1)Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

2. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.

4. Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188.

Massime relative all'art. 115 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 8927/2025

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024, il provvedimento di archiviazione per avvenuta estinzione del reato conseguente alla sua prescrizione, che contiene affermazioni sulla sussistenza dello stesso e sulla colpevolezza dell'indagato, è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, nel caso in cui "ratione temporis" non sia impugnabile con il rimedio previsto dall'art. 115-bis cod. proc. pen. (Annulla con rinvio, GIP Tribunale Lecce, 29/09/2021)

Cass. pen. n. 1276/2024

A seguito dell'introduzione nell'ordinamento dell'art. 115-bis cod. proc. pen., avverso il provvedimento di archiviazione contenente apprezzamenti sulla colpevolezza dell'indagato è esperibile il rimedio previsto dalla norma indicata e non anche il ricorso per cassazione per abnormità, il quale è rimedio impugnatorio di natura residuale e, pertanto, non esperibile ove siano normativamente previsti rimedi tipici. (Rigetta, GIP Tribunale Pescara, 24/04/2024)

Cass. pen. n. 4188/2023

In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della formulazione del giudizio prognostico, il giudice può tener conto dei precedenti di polizia dell'imputato, purchè dalla valutazione degli stessi possano trarsi concreti elementi fattuali che giustifichino una valutazione negativa della sua personalità e una prognosi di ulteriore recidiva. (In motivazione la Corte ha escluso che, ai fini delle decisioni relative alla sospensione condizionale della pena, assuma rilevanza la nuova disciplina prevista dall'art. 115-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, perché relativa ai provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione sulla responsabilità dell'imputato). (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Messina, 18/12/2020)

Cass. pen. n. 19543/2022

In tema di violazione della garanzia della presunzione di innocenza, la richiesta di correzione può riguardare solo gli atti dell'autorità giudiziaria e non anche quelli della polizia giudiziaria o articoli di stampa. (Dichiara inammissibile, Procura della Repubblica presso Tribunale Napoli, 12/01/2022)

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