(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della formulazione del giudizio prognostico, il giudice può tener conto dei precedenti di polizia dell'imputato, purchè dalla valutazione degli stessi possano trarsi concreti elementi fattuali che giustifichino una valutazione negativa della sua personalità e una prognosi di ulteriore recidiva. (In motivazione la Corte ha escluso che, ai fini delle decisioni relative alla sospensione condizionale della pena, assuma rilevanza la nuova disciplina prevista dall'art. 115-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, perché relativa ai provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione sulla responsabilità dell'imputato). (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Messina, 18/12/2020)