1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria(1).
Note
(1)
A tale richiesta segue, prima della decisione del giudice, un contraddittorio di tipo cartolare tra le parti ex art. 396.