(massima n. 1)
In tema di perseguibilità di reati commessi all'estero, i due diversi e distinti termini stabiliti dall'art. 128 c.p. per la richiesta di procedimento (ed applicabili anche per la proposizione della «istanza», atteso il rinvio contenuto nell'art. 130 c.p.) non si sovrappongono poiché distinte e differenziate sono le ipotesi contemplate. Il primo comma di tale articolo, infatti, regola, in genere, il termine della richiesta per un reato che la preveda per la «punibilità» — secondo l'espressione della legge — (tre mesi dal momento in cui il Ministro della giustizia ha avuto notizia del reato). Il secondo comma, invece, regola la specifica ipotesi del reato commesso all'estero che prevede per la sua «punibilità» la richiesta entro tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato; termine, questo, non collegato alla conoscenza della notitia criminis.