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Articolo 276 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 24/04/2025]

Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri

Dispositivo dell'art. 276 bis Codice di procedura penale

1. (1)Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 15, comma 2 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48.

Ratio Legis

La ratio della norma si ritrova nella necessità di adeguare – nel caso della detenzione di madri con figli minori – la misura applicata alle evoluzioni della realtà sostanziale e quindi di mantenere sempre costante il rapporto logico tra la misura e le esigenze cautelari che la giustificano, tenendo comunque sempre in considerazione l’interesse della prole.

Spiegazione dell'art. 276 bis Codice di procedura penale

L’art. 276-bis c.p.p. è stato introdotto dall’art. 15, comma 2 del c.d. Decreto Sicurezza (D.L. n. 48 dell’11 aprile 2025 convertito in L. n. 80 del 9 giugno 2025) e si inserisce all’interno di un intervento che ha coinvolto la disciplina processuale dell’esecuzione penale e, in modo particolare, della detenzione delle madri con figli minori.

La nuova disposizione prende in considerazioni le detenute in istituti a custodia attenuata per detenute madri (c.d. ICAM) che evadano (o tentino l’evasione) o che tengano condotte che compromettono l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto.

In queste ipotesi, il giudice dispone la custodia cautelare in carcere nei loro confronti.

Come regola generale, la persona è condotta nell’istituto penitenziario senza la prole (e, quindi, in linea di principio, il trasferimento in carcere non comporta che i figli minori del detenuto seguano il genitore nell’istituto). Se la prole non è condotta in carcere, il provvedimento di trasferimento viene comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova e ciò al fine di consentire ai servizi sociali di intervenire a sostegno del minore stesso.

C’è un’eccezione. Qualora vi sia un preminente interesse della prole minore a seguire in carcere la madre, i figli minori seguiranno il genitore nell’istituto penitenziario. Però, è necessario che l’istituto sia dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.

Quanto stabilito dall’art. 276-bis c.p.p. va letto nell’ambito di un contesto più ampio.

Infatti, per ciò che qui interessa, l’art. 15, comma 3 del c.d. Decreto Sicurezza (D.L. n. 48 del 2025 convertito in L. n. 80 del 2025) ha modificato l’art. 285 bis del c.p.p. in relazione ai casi in cui la custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) possa essere disposta. Questa norma si riferisce alla situazione descritta dal comma 4 dell’art. 275 del c.p.p.: cioè, il divieto di disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere dell’imputato che sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente oppure che sia padre (qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole), salvo l’esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che fanno venir meno tale divieto. In tal caso, il nuovo art. 285-bis c.p.p. stabilisce un doppio regime:
  1. per le madri di figli con un’età tra uno e sei anni, la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) può essere disposta dal giudice, ma soltanto se le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentono: cioè, è prevista la facoltatività dell’esecuzione della misura custodiale presso un istituto di custodia attenuata;
  2. per le donne incinte o madri di figli con un’età inferiore ad un anno, la custodia deve essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM): ossia, è stabilita l’obbligatorietà dell’esecuzione della misura custodiale presso un istituto di custodia attenuata.

Dunque, tenuto conto della modifica dell’art. 285-bis c.p.p., un primo orientamento ritiene che, per le madri con figli con più di un anno, non ci sarebbero ostacoli all’applicazione dell’art. 276-bis c.p.p.: per tali soggetti, l’art. 285-bis c.p.p. prevede la facoltatività della misura presso l’ICAM e, dunque, è possibile associarle al carcere. Invece, per le donne incinte o madri di figli con meno di un anno, in mancanza di una specifica previsione che consenta di associarle al carcere, l’art. 276-bis c.p.p. non potrebbe trovare applicazione.
Però, altro orientamento sostiene che, al ricorrere dei casi di evasioni o condotte pericolose, anche nei confronti delle donne incinte e madri con figli con meno di un anno, possa applicarsi l’art. 276-bis c.p.p. (e, quindi, possa essere disposta la custodia cautelare in carcere).

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