1. Le sezioni di polizia giudiziaria [56 c.p.p.] dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.
2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1(1). Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1 [5-20 disp. att.](2).
Note
(1)
Tali parole sono state introdotte dall’art. 17, comma 3, del d.l. n. 144 del 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella l. n. 155 del 31 luglio 2005.
(2)
È bene specificare che, come anticipato nell'art. 56 c.p.p., la dipendenza funzionale della p.g. incide su quella organizzativa. La polizia giudiziaria, in particolar modo per le sezioni, è di fatto vincolata al pubblico ministero con il quale si instaura un rapporto di dipendenza così stretto a tal punto che prima di distogliere un componente della p.g. dai propri ruoli è opportuno attendere il nulla osta del procuratore rapportato a quella sezione (salvo che si verifichino esigenze inerenti istruzioni o addestramenti; a tal proposito si veda l'art. 10, comma 3 disp. att.). I servizi, invece, sono legati da un rapporto di dipendenza più lieve poiché non solo legati esclusivamente al pubblico ministero, bensì anche alle istituzioni cui fanno parte; peraltro gli ufficiali rispondono personalmente solo rispetto al procuratore della Repubblica presso il tribunale.