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Articolo 31 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Comunicazione al giudice in conflitto

Dispositivo dell'art. 31 Codice di procedura penale

1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.

2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

Ratio Legis

Lo scopo della norma è quello di porre la Corte di cassazione nella condizione di poter decidere del conflitto alla stregua di tutti gli atti esistenti. Si instaura infatti una specie di contradditorio tra giudici che sono chiamati entrambi a fornire alla Suprema Corte tutti gli elementi necessari per poter risolvere il conflitto.

Spiegazione dell'art. 31 Codice di procedura penale

Al fine di porre un rimedio ai conflitti di giurisdizione e di competenza, la norma in commento si occupa di disciplinare tale eventualità, precisandosi tuttavia che il conflitto (negativo o positivo) può cessare immediatamente, qualora uno dei giudice si dichiari incompetente o competente, rispettivamente in caso di conflitto positivo o negativo.

L'unica alternativa è chiedere una pronuncia della corte di cassazione sul punto, e legittimati sono il giudice stesso, il pubblico ministero e le parti private.

Ai sensi della norma in commento, il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 30, ne dà immediata comunicazione al giudice con cui si trova in conflitto.

Quest'ultimo trasmette la documentazione necessaria alla corte di cassazione, affinché si possa avere una visione d'insieme più ampia possibile, e dirimere così il conflitto.

Il provvedimento con cui viene sollevato il contrasto non è impugnabile: il giudice in conflitto che riceve la comunicazione non può dichiararlo inammissibile e qualora lo facesse, adotterebbe un provvedimento abnorme poichè il giudice naturale cui spetta risolvere il conflitto è la Corte di cassazione. Egli può solo esprimere eventuali osservazioni, ma dovrà comunque trasmettere copia degli atti alla Suprema Corte investendo quest'ultima della risoluzione del conflitto.

Massime relative all'art. 31 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 3218/1991

Il provvedimento con il quale viene elevato un conflitto di competenza non č impugnabile, avendo il giudice di cui all'ultima parte del comma primo dell'art. 31 c.p.p. - obbligato all'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione - solo la facoltā di esprimere eventuali osservazioni. (Fattispecie in cui il G.I.P. presso la pretura aveva elevato conflitto nei confronti del procuratore generale che a sua volta aveva proposto ricorso per cassazione).

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