Al fine di porre un rimedio ai
conflitti di giurisdizione e di competenza, la norma in commento si occupa di disciplinare tale eventualità, precisandosi tuttavia che
il conflitto (negativo o positivo) può cessare immediatamente, qualora uno dei giudice si dichiari incompetente o competente, rispettivamente in caso di conflitto positivo o negativo.
L'unica alternativa è chiedere una pronuncia della
corte di cassazione sul punto, e legittimati sono il giudice stesso, il
pubblico ministero e le parti private.
Ai sensi della norma in commento, il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la comunicazione di cui all'articolo
30, ne dà immediata comunicazione al giudice con cui si trova in conflitto.
Quest'ultimo trasmette la documentazione necessaria alla corte di cassazione, affinché si possa avere una visione d'insieme più ampia possibile, e dirimere così il conflitto.
Il provvedimento con cui viene sollevato il contrasto non è impugnabile: il giudice in conflitto che riceve la comunicazione non può dichiararlo inammissibile e qualora lo facesse, adotterebbe un provvedimento abnorme poichè il giudice naturale cui spetta risolvere il conflitto è la Corte di cassazione. Egli può solo esprimere eventuali osservazioni, ma dovrà comunque trasmettere copia degli atti alla Suprema Corte investendo quest'ultima della risoluzione del conflitto.