1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello [581 c.p.p.](1)(2).
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile [443, 448, 469, 593 c.p.p.].
Note
(1)
Con la sentenza n. 241 del 5 maggio 1993 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui dispone che il giudice di appello, annullando la sentenza di primo grado per incompetenza per materia, anziché trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, ne ordina la trasmissione al giudice competente.
(2)
Con la sentenza n. 70 del 15 marzo 1996 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui dispone che il giudice di appello, annullando la sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, anziché trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, ne ordina la trasmissione al giudice competente.