Cass. pen. n. 33854/2024
Nel caso in cui in sede di appello sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e quella di appello e trasmettere gli atti al pubblico ministero.
Cass. pen. n. 23315/2021
In tema di impugnazioni, la diversa qualificazione giuridica del fatto data dal giudice di appello, per effetto della quale il reato doveva essere giudicato dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, non impone l'annullamento della sentenza di primo grado al fine di consentire la celebrazione del giudizio dinanzi all'organo nella corretta composizione, in quanto, dalla lettura coordinata degli artt. 24 e 597, comma 3, cod. proc. pen., si evince che è consentito al giudice del gravame procedere alla riqualificazione, purché non sia superata la competenza del giudice di primo grado, mentre a nulla rileva l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione degli affari al giudice collegiale anziché al giudice monocratico.
Cass. pen. n. 2889/2018
In tema di appello cautelare, il tribunale che, anche d'ufficio, rilevi l'incompetenza per materia o funzionale del giudice, deve annullare, a norma dell'art. 24 cod. proc. pen., il provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa a ordinanza di sostituzione della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari adottata da giudice per le indagini preliminari funzionalmente incompetente e annullata dal tribunale, con conseguente ripristino della misura sostituita e trasmissione degli atti al giudice competente, in cui la Corte ha affermato l'inapplicabilità in via analogica della disposizione eccezionale di cui all'art. 27 cod. proc. pen. relativa alla sola ordinanza applicativa della misura e non a quella di sostituzione della stessa).
Cass. pen. n. 18710/2016
La competenza per materia si determina al momento dell'esercizio dell'azione penale, sicchè, il giudice dell'impugnazione legittimamente può attribuire, ai sensi dell'art.597, comma terzo, cod.proc.pen., una diversa e più grave qualificazione giuridica al fatto, anche nel caso in cui, per effetto della riqualificazione, il reato più grave sia, a seguito di una modifica normativa sopravvenuta nel corso del giudizio, di competenza di un giudice superiore a quello di primo grado, a condizione che detto reato fosse di competenza del primo giudice al momento dell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la riqualificazione in deturpamento di beni immobili dell'originaria contestazione di danneggiamento, sul presupposto che entrambe le fattispecie erano di competenza del giudice di pace prima delle modifiche introdotte con la l.n.94 del 2009, entrata in vigore successivamente all'esercizio dell'azione penale).
Cass. pen. n. 12564/2015
Il giudice dell'appello avverso un provvedimento di confisca di prevenzione, il quale si riconosca incompetente, deve, a norma dell'art. 24 cod. proc. pen., annullare il decreto impugnato e ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente, in quanto, nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, si applica la disciplina relativa alle impugnazioni delle misure di sicurezza prevista dall'art. 680 cod. proc. pen. che, a sua volta, rinvia alle disposizioni generali in materia di impugnazioni.
Cass. pen. n. 21257/2014
La Corte di appello, qualora riqualifica un fatto giudicato dal tribunale, riconducendo lo stesso ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, può decidere nel merito l'impugnazione ex art. 24, comma secondo, c.p.p. senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice di pace, anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 del d.l.vo n. 74 del 2000, secondo cui tra i procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di competenza di altro giudice si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. (Fattispecie in tema di derubricazione del reato di maltrattamenti in famiglia in quello di ingiuria).
Cass. pen. n. 2037/1993
L'art. 568, comma secondo, c.p.p. dispone che sono sempre soggette a ricorso per cassazione le sentenze «salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28». Ne consegue che avverso la sentenza con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma primo, c.p.p., il giudice di appello, riconosciuta l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa (violazione delle norme sulla competenza o diversa definizione giuridica del fatto contestato), annulla la sentenza di primo grado ed ordina la trasmissione degli atti al P.M., è inammissibile il ricorso per cassazione.