(massima n. 1)
L'attribuzione degli affari civili e penali che rientrano nel territorio delle sezioni distaccate (nella specie, di Corte di Appello) non costituisce una competenza che può essere assimilata - sotto ogni profilo, incluso quello della nullità conseguente all'inosservanza - alla ordinaria competenza per territorio delineata dal codice di procedura penale; le sezioni distaccate, infatti, non sono uffici autonomi, ma mere articolazioni dell'unico ufficio dal quale dipendono, per cui non è ipotizzabile alcun conflitto fra esse e la sede principale.