Si è già visto che, oltre alla sentenza che dichiari l'
inammissibilità della richiesta di
revisione (v. art.
634), il giudizio può concludersi con il
rigetto o l'accoglimento della domanda.
In caso di
rigetto della domanda, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se in precedenza era stata disposta la sospensione della pena o della misura di sicurezza ex art.
635, dispone che l'esecuzione riprenda il suo corso.
Per contro, in caso di
accoglimento della domanda, il giudice revoca la sentenza di condanna e pronuncia
sentenza di proscioglimento, indicandone la causa nel dispositivo. Va precisato che il comma 3 dell'articolo
637 ha una valenza relativa, posto che il principio secondo cui il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte in precedenza esaurisce la propria valenza nelle ipotesi di revisione di cui all'art.
630, lett. c).
Ai sensi della norma in commento,
qualsiasi sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è ricorribile per cassazione. Legittimati al ricorso sono gli stessi soggetti legittimati alla domanda di revisione, che l'abbiano proposta in concreto, e, ai sensi dell'art.
568, comma 3, le parti presenti nel giudizio di revisione.