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Articolo 600 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili

Dispositivo dell'art. 600 Codice di procedura penale

1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell'articolo 540 comma 1 ovvero l'ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.

2. Il responsabile civile e l'imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.

3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale [539] quando possa derivarne grave e irreparabile danno(1).

Note

(1) La Corte Cost., con sent. 27 luglio 1994, n. 353 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui prevede che il giudice d'appello può disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno, anziché quando ricorrono gravi motivi.

Ratio Legis

La norma in esame svolge l a funzione di disciplinare le decisione del giudice di appello in ordine alle materie in primo grado disciplinate dall'art. 540.

Spiegazione dell'art. 600 Codice di procedura penale

Si ricordi che ex art. 540 la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi e che la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.

La presente norma disciplina invece le decisioni del giudice di seconde cure all'interno di ta le materie. Dunque, se il giudice di primo grado non ha provveduto in merito alla richiesta di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 540, oppure l'ha rigettata, la parte civile può riproporla tramite l'impugnazione al giudice d'appello, il quale provvede con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio.

Per contro, qualora il giudice di primo grado avesse accolto la richiesta, e dichiarato provvisoriamente esecutiva la condanna alle restituzioni ed al risarcimento, il responsabile civile e l'imputato possono chiedere la revoca o la sospensione del provvedimento.
Inoltre, l'imputato ed il responsabile civile possono altresì richiedere la sospensione della condanna al pagamento della provvisionale, qualora ricorrano a loro giudizio gravi motivi (v. nota 1 circa l'illegittimità costituzionale dell'inciso "grave ed irreparabile danno").

Massime relative all'art. 600 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 39585/2019

Nel giudizio d'appello, la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile è legittimamente decisa con procedura "de plano", atteso che l'art. 600, comma 3, cod. proc. pen. non contiene alcun richiamo al rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO TORINO, 28/11/2018).

Cass. pen. n. 16164/2019

In tema di impugnazione delle statuizioni civili della sentenza di condanna, la prova della ricorrenza dei gravi motivi, posti a fondamento dell'istanza di revoca o di sospensione della provvisoria esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale, è regolata dalle norme civilistiche secondo la previsione dell'art. 2697 cod. civ. e, quindi, deve essere fornita dal richiedente la revoca o sospensione, che non può chiedere la rinnovazione del dibattimento, ex art. 603 cod. proc. pen., per supplire alla propria inerzia, poiché questa può dispiegarsi esclusivamente, ai sensi dell'art. 187, comma 3, cod. proc. pen., in caso di costituzione di parte civile, con riferimento ai fatti relativi alla responsabilità civile da reato. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 24/05/2018).

Cass. pen. n. 12861/2018

L'istanza dell'imputato diretta ad ottenere la revoca o la sospensione della provvisoria esecutorietà della condanna al pagamento di una provvisionale deve essere formulata, a pena di inammissibilità, insieme con l'atto di appello e non può essere proposta separatamente e successivamente all'impugnazione della sentenza. (Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 30/01/2018).

Cass. pen. n. 2860/2014

L'istanza dell'imputato diretta ad ottenere la revoca o la sospensione della provvisoria esecutorietà della condanna al pagamento di una provvisionale deve essere formulata insieme con l'atto di appello e, a pena di inammissibilità, non può essere proposta separatamente e successivamente all'impugnazione della sentenza. (In motivazione la Corte ha precisato che l'ordinanza con la quale la Corte di appello si pronuncia su tale richiesta, a sua volta, non è autonomamente ricorribile in Cassazione, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione). (Dichiara inammissibile, App. Caltanissetta, 27/06/2013).

Cass. pen. n. 44603/2013

E inoppugnabile, per assenza di una previsione di legge in tal senso, l'ordinanza con cui il giudice di appello rigetta la richiesta dell'imputato di sospensione, ai sensi dell'art. 600, comma terzo, cod. proc. pen., dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal giudice di primo grado. (Dichiara inammissibile, App. Bologna, 30/03/2012).

Cass. pen. n. 3012/2009

È inoppugnabile, per assenza di una previsione di legge in tal senso, l'ordinanza con cui il giudice di appello rigetta la richiesta dell'imputato intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 600, comma terzo, cod. proc. pen., la sospensione della esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal giudice di primo grado. (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 27/04/2005).

Cass. pen. n. 38956/2005

È abnorme, ed è pertanto immediatamente ricorribile per cassazione, la statuizione contenuta nel dispositivo di una sentenza di condanna con la quale la sospensione condizionale della pena venga subordinata al pagamento di una provvisionale entro un termine decorrente dalla lettura del suddetto dispositivo anziché dall'inizio del decorso del termine per impugnare la sentenza, una volta che questa venga depositata.

Cass. pen. n. 1581/1999

L'istanza di sospensione dell'esecuzione di una condanna al pagamento della provvisionale deve essere formulata, a pena di inammissibilità, con l'atto di gravame e non separatamente e successivamente all'impugnazione della sentenza che detta condanna contenga.

Cass. pen. n. 4380/1995

Il danno grave ed irreparabile che può derivare dalla esecuzione della condanna civile, in considerazione del quale la Cassazione può sospendere tale esecuzione deve essere inteso nel senso di pregiudizio eccessivo che il debitore subisce, ossia tale da risolversi nella distruzione o disintegrazione del bene controverso. Pertanto quando la condanna abbia riguardo al versamento di una somma di denaro, stante la fungibilità di tale bene, la irreparabilità del danno deve essere esclusa; d'altro canto tale concetto non può essere confuso con le concrete difficoltà di recupero della somma né le precarie condizioni economiche dello obbligato possono costituire valido motivo a sostegno dell'istanza di sospensione posto che l'irreparabilità del danno deve concretarsi nell'impossibilità o inutilità della reintegrazione del diritto dell'esecutato anche sotto forma di risarcimento.

Cass. pen. n. 977/1993

L'ordinanza con la quale la corte di appello si pronuncia sulla richiesta di sospendere l'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 387/1993

L'ordinanza camerale assunta ex art. 600 comma secondo c.p.p. (che ricalca l'art. 589 bis vecchio codice di rito), conseguita ad apposita istanza di revoca o sospensione della provvisoria esecuzione della provvisionale, nella fase degli atti preliminari al dibattimento d'appello, seppure autonoma rispetto al profilo penale, è da un lato strutturalmente collegata al merito della vicenda (ancora sub iudice) e dall'altro ha natura meramente interlocutoria, potendo essere modificata nel corso dell'appello. Ne consegue che per il principio di cui all'art. 586/1 c.p.p., tale tipo di ordinanza va impugnata unitamente alla sentenza d'appello e per il principio della tassatività delle impugnazioni ex art. 568 stesso codice non è ricorribile autonomamente in cassazione.

Cass. pen. n. 4471/1992

Avverso l'ordinanza con la quale il giudice di appello rigetta la richiesta dell'imputato intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 600, comma terzo, c.p.p., la sospensione della esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal giudice di primo grado, non è consentita alcuna impugnazione, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione avverso tale provvedimento ed atteso il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, fissato nell'art. 568 c.p.p.

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