(massima n. 1)
È inoppugnabile, per assenza di una previsione di legge in tal senso, l'ordinanza con cui il giudice di appello rigetta la richiesta dell'imputato intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 600, comma terzo, cod. proc. pen., la sospensione della esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal giudice di primo grado. (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 27/04/2005).