(massima n. 1)
Avverso l'ordinanza con la quale il giudice di appello rigetta la richiesta dell'imputato intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 600, comma terzo, c.p.p., la sospensione della esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal giudice di primo grado, non č consentita alcuna impugnazione, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione avverso tale provvedimento ed atteso il principio della tassativitā dei mezzi di impugnazione, fissato nell'art. 568 c.p.p.