(massima n. 1)
L'accertamento del «sicuro ravvedimento» del condannato a pena detentiva, necessario per la concessione della liberazione condizionale, non implica opinabili indagini di tipo soggettivistico volte ad apprezzare l'avvenuta modificazione, ideologica o psicologica, della personalitą, ma deve muovere dall'osservazione dei concreti comportamenti tenuti durante l'esecuzione della pena, da cui possa desumersi la compiuta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta, e sulla cui base possa formularsi, in termini di certezza o di elevata probabilitą, un giudizio prognostico di reinserimento nel tessuto sociale e di non recidivanza. (Mass. redaz.).