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Articolo 668 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Persona condannata per errore di nome

Dispositivo dell'art. 668 Codice di procedura penale

1. Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall'articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell'articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa(1).

Note

(1) La norma prevede due ipotesi. La prima riguarda il caso in cui la persona contro cui si doveva procedere è stata citata e condannata con errate generalità, allora in tal caso si ritiene sufficiente una mera rettifica delle generalità erroneamente attribuite, dal momento che il rapporto processuale è stato regolarmente costituito nei confronti di chi era direttamente ed effettivamente interessato al processo, anche se in concreto non identificato correttamente. La seconda ipotesi, invece, si rifà al caso in cui il processo si sia svolto nei confronti di persona diversa, per errore di nome, da quella contro cui si sarebbe dovuto procedere, che quindi richiede l'instaurazione ex novo del giudizio, attraverso le forme stabilite per la revisione della sentenza.

Ratio Legis

La norma in esame trova il proprio fondamento nell'esigenza di garantire la certezza processuale, che potrebbe essere minata dalla presenza di errori relativi alle generalità del reo.

Spiegazione dell'art. 668 Codice di procedura penale

La norma in commento prevede un rimedio puntuale avverso la sentenza di condanna emessa nei confronti del soggetto sbagliato per errore di nome. Il rimedio di cui sopra è rappresentato dalla correzione per errore materiale, per il quale il giudice procede anche d'ufficio, e per cui il legislatore ha ben ritenuto di non rendere necessaria un'impugnazione nelle forme ordinarie, ma solo se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome.

Nella prima ipotesi, un processo contro la persona da condannare vi è effettivamente stato, anche se sotto falso nome, e dunque il contraddittorio e il diritto di difesa è stato rispettato.

Per contro, se la persona non è stata regolarmente citata e non ha quindi potuto adeguatamente difendersi, io codice prevede come rimedio l'istituto della revisione del processo per sopravvenienza di prove che dimostrano che il condannato deve essere prosciolto (in questo caso appunto la scoperta del nome vero).

In entrambi i casi la pena per la persona erroneamente condannata deve essere sospesa.

Massime relative all'art. 668 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 6980/2018

In tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, spetta al giudice dell'esecuzione e non al giudice di cui all'art. 40, comma 1, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, la competenza a decidere sulla domanda di cancellazione di un titolo di condanna dal certificato penale fondata dal richiedente sull'allegazione di non essere il soggetto destinatario del titolo stesso.

Cass. pen. n. 4943/2000

Qualora la persona condannata con sentenza irrevocabile lamenti sia l'erronea indicazione delle generalità nella sentenza stessa, sia la propria estraneità al fatto, adducendone le prove, sono configurabili due distinte questioni: la prima, riconducibile alla previsione dell'art. 668 c.p.p. e concernente l'errore di nome del condannato, al quale deve ovviare il giudice dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 130 stesso codice, se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; la seconda, meramente eventuale e successiva, rientrante nella previsione dell'art. 630, comma primo, lett. c), del codice e finalizzata alla revisione del processo, di competenza della corte d'appello. Ne consegue che, in via prioritaria, spetta al giudice dell'esecuzione verificare se l'imputato — nella sua fisica identità e indipendentemente dal nome attribuitogli — sia stato citato in giudizio e, in caso di esito positivo dell'accertamento, stabilire se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui al citato art. 130. In caso di esito negativo del predetto accertamento, il giudice dell'esecuzione deve trasmettere gli atti al giudice competente per la revisione, in quanto, ove sia mancata la citazione in giudizio della persona fisica, comunque denominata, alla quale il fatto è stato attribuito, opera l'espressa previsione dell'art. 668 c.p.p., mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, ancorché con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono comunque essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza, relativamente alla quale il giudice dell'esecuzione, investito, dopo una prima rettificazione delle generalità del condannato, di un'ulteriore istanza di correzione delle generalità stesse basata su nuovi elementi di prova, aveva declinato la propria competenza in favore del giudice della revisione sul rilievo, ritenuto erroneo dalla S.C., dell'immodificabilità della sentenza già oggetto di correzione dell'errore materiale).

Cass. pen. n. 2974/1996

In tema di persona condannata per errore di nome, qualora il processo si sia svolto nei confronti di persona diversa da quella contro cui si sarebbe dovuto procedere, non può applicarsi la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., non potendosi utilizzare nei confronti del vero colpevole, rimasto estraneo al giudizio, il giudicato formatosi nei confronti di altra persona. In tal caso, come previsto dall'art. 668 c.p.p., occorre provvedere con le forme stabilite per la revisione delle sentenze nei confronti del condannato per errore di nome, in quanto estraneo al fatto, ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), c.p.p. Per contro, se la condanna è stata pronunciata nei confronti del vero colpevole, mentre l'atto esecutivo è stato erroneamente indirizzato nei confronti di altro soggetto, competente a decidere è il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 667 c.p.p. (Fattispecie in cui l'interessato assumeva di essere stato condannato per errore di nome, ed aveva con tale doglianza investito il giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'impugnativa con valutazione di merito: la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio tale ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti alla corte di appello, osservando in motivazione che a ciò avrebbe dovuto provvedere il giudice dell'esecuzione, previa qualificazione dell'impugnativa del condannato in richiesta di revisione).

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