Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425 (1) (2).
Note
(1)
Diversamente dalle informazioni fornite dalle associazioni sindacali che possono essere richieste dalle parti o dal giudice, quelle degli istituti di patronato e di assistenza sociale sono rese soltanto su richiesta dell'assistito. Le predette informazioni si caratterizzano inoltre per la funzione sia integrativa delle prove già raccolte sia di acquisizione all'esame del giudice di ulteriori elementi di convincimento, per cui possono essere ammesse soltanto se utili all'accertamento di fatti e circostanze rilevanti ai fini della decisione della causa. Infine, si precisa che tali informazioni non hanno carattere di mezzo di prova bensì quello di meri indizi, valutabili discrezionalmente dal giudice.
(2)
La parte interessata a far valere in giudizio tali informazioni deve attivarsi richiedendo di far intervenire all'udienza uno o più rappresentanti degli istituti di patronato o produrre documenti scritti dai medesimi provenienti.