(massima n. 1)
Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie le informazioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, secondo la previsione dell'art. 446 c.p.c., possono essere ammesse allorché siano destinate ad attingere fatti e circostanze per l'accertamento della malattia professionale, ma non per l'acquisizione di elementi per un'indagine devoluta esclusivamente ad operatori della scienza medica quale quella diretta a stabilire l'esistenza di un nesso eziologico fra una malattia professionale e l'evento letale che abbia colpito il lavoratore.