Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 425 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

Dispositivo dell'art. 425 Codice di procedura civile

Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte (1) (2).

Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.

A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420 (3).

Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa (4).

Note

(1) La norma in esame regola l'ipotesi in cui su istanza di parte vengano richieste informazioni alle associazioni sindacali. Tali informazioni non vengono considerate dei veri e propri mezzi di prova, bensì degli strumenti processuali utili affinchè il giudice possa acquisire degli elementi utili ai fini della valutazione della fattispecie oggetto della controversia, per la ricostruzione dello svolgimento della vicenda contrattuale e per la determinazione dell'oggetto dibattuto. Pertanto, assurgono ad argomenti di prova che il giudice può liberamente valutare ai fini del proprio convincimento.
(2) E' bene precisare che il giudice deve comunque valutare le informazioni rese dall'associazione sindacale nell'ottica della comune intenzione delle parti che hanno stipulato il contratto collettivo, ai sensi dell'art. 1362 del c.c..
(3) Le parti devono indicare nella richiesta le associazioni sindacali da interpellare, le quali risponderanno alla richiesta per il tramite di un loro rappresentante. Inoltre, è necessario che nella richiesta vengano espressamente indicati i quesiti a cui le informazioni e le osservazioni si riferiscono, al fine di consentire al giudice di valutarne la rilevanza e decidere se accogliere o meno la richiesta.
(4) In base alle allegazioni e deduzioni delle parti, l'organo giudicante può rivolgersi alle associazioni sindacali richiedendo l'acquisizione dei contratti e accordi collettivi da applicare alla causa in corso. Tale eventualità resta comunque nell'ambito di applicazione del principio dispositivo in quanto è sempre onere delle parti che vogliono far valere l'applicazione di un determinato contratto collettivo, di provarne l'esistenza e di produrlo in giudizio.

Spiegazione dell'art. 425 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina il caso in cui una delle parti del processo richieda delle informazioni all’associazione sindacale, lasciando a quest’ultima la facoltà di rendere in giudizio, a mezzo di un suo rappresentante, le informazioni e le osservazioni richieste in forma orale o scritta.

Discusso è quale sia l’esatto inquadramento che il legislatore ha voluto attribuire alle associazioni sindacali; nel silenzio della legge, esse sono state configurate come ausiliarie del giudice ed assimilate di volta in volta al P.M. concludente, al consulente tecnico, al testimone ovvero a colui il quale viene chiamato ad integrare le allegazioni delle parti.

Le informazioni così rese non possono essere considerate come dei veri e propri mezzi di prova, ma come strumenti processuali, per mezzo dei quali il giudice può acquisire elementi utili per la ricostruzione dello svolgimento della vicenda processuale, la determinazione dell’oggetto della controversia e la sua successiva valutazione.
Si tratta, in buona sostanza, di semplici argomenti di prova, che il giudice può liberamente valutare ai fini del proprio convincimento.

Il secondo comma precisa che le suddette informazioni ed osservazioni possono anche essere rese nel luogo di lavoro presso cui, su istanza di parte, sia stato effettuato l’accesso ex art. 421 del c.p.c..

Nella richiesta di informazioni le parti devono indicare, oltre chiaramente alle associazioni sindacali da interpellare, anche i quesiti a cui le informazioni e le osservazioni si riferiscono, poiché soltanto in questo modo il giudice potrà essere posto in condizione di valutare la rilevanza della richiesta e decidere se accoglierla o meno.

E’ discusso se l’associazione sindacale abbia una mera facoltà o un vero e proprio obbligo di rispondere alla richiesta, ma prevale la tesi secondo cui si tratta di una sua facoltà.

Ricevuta tale richiesta, il giudice può anche decidere secondo quanto disposto dal sesto comma dell’art. 420 del c.p.c., ossia può fissare altra udienza, a non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti un termine non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per depositare in cancelleria note difensive.

L’ultimo comma riconosce al giudice, che ha ricevuto la richiesta di informazioni, di rivolgersi alle associazioni sindacali richiedendo l'acquisizione dei contratti e accordi collettivi da applicare alla causa in corso.
Secondo la giurisprudenza, il potere del giudice costituisce esercizio di un potere discrezionale, non sindacabile come tale in sede di legittimità, e non può prescindere dalle allegazioni e deduzioni delle parti.

In ogni caso, nel rispettivo del principio dispositivo, resta sempre onere delle parti, che vogliono far valere l'applicazione di un determinato contratto collettivo, provarne l'esistenza e produrlo in giudizio.

Massime relative all'art. 425 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6394/2019

La conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, nel rigettare la domanda del ricorrente volta a conservare il trattamento economico di dirigente medico di secondo livello, aveva riqualificato d'ufficio la fattispecie controversa secondo la disciplina applicabile del CCNL della Dirigenza Medica).

Cass. civ. n. 30137/2018

Le informazioni e osservazioni, che, ai sensi dell'art. 425 c.p.c., possono essere fornite in giudizio dall'associazione sindacale indicata dalla parte, sono inidonee, anche in considerazione del loro carattere unilaterale, ad identificare la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo, rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c., ma, salva l'ipotesi in cui siano suffragate da elementi aventi un'intrinseca valenza probatoria, hanno la funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, rientrando, in tali limiti, nella nozione di materiale istruttorio valutabile, con la motivazione richiesta dalle circostanze, dal giudice.

Cass. civ. n. 19507/2014

La conoscibilità della fonte normativa si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre in quest'ultimo caso il giudice procede con mezzi propri (secondo il principio "iura novit curia"), nel primo il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, quarto comma, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 18261/2009

Nel rito del lavoro, il contratto collettivo di diritto comune - anche anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 40 del 2006 - in quanto assumibile quale regola di giudizio, si distingue dai semplici fatti di causa e può essere richiesto, senza preclusione e discrezionalmente, d'ufficio dal giudice alle associazioni sindacali, ai sensi dell'art. 425 quarto comma, c.p.c., restando onere della parte che lamenti il mancato esercizio di detto potere indicare, con il ricorso per cassazione, il momento ed il modo con cui ne abbia sollecitato l'esercizio.

Cass. civ. n. 11464/2004

Le informazioni e osservazioni che, ai sensi dell'art. 425 c.p.c., vengono fornite in giudizio dall'associazione sindacale, salva l'ipotesi in cui siano suffragate da elementi aventi un'intrinseca valenza probatoria, hanno la funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, rientrando, in tali limiti, nella nozione di materiale istruttorio valutabile, con la motivazione richiesta dalle circostanze, dal giudice.

Cass. civ. n. 4572/1995

Al fine di ritenere assolto l'onere incombente sul datore di lavoro di provare l'avvenuta affissione del codice disciplinare, come previsto dall'art. 7 della L. 20 maggio 1970 (applicabile anche ai rapporti di lavoro nautico per quanto attiene alla conoscenza delle norme disciplinari, alla contestazione di addebiti ed all'esercizio del diritto di difesa) non sono utilizzabili né la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali ai sensi dell'art. 425 c.p.c. (nella specie, a chiarimento delle affermazioni circa l'adempimento del detto obbligo resa dal datore di lavoro medesimo nel corso del suo libero interrogatorio) atteso che tali informazioni, pur costituendo sotto un profilo generale fonti di prova, non importano deroga alcuna alle norme comuni circa i limiti derivanti dalla necessità di allegazione dei fatti, né il fatto notorio che, di regola, le organizzazioni sindacali curano l'affissione della normativa disciplinare nei luoghi di lavoro, non trattandosi di circostanza sufficiente ai fini della dimostrazione in concreto dell'adempimento di quell'obbligo.

Cass. civ. n. 2173/1989

In tema di controversie di lavoro, l'istanza della parte per l'acquisizione di informazioni delle associazioni sindacali — le quali, non hanno valore di prova, costituendo solo elementi utili ad un chiarimento dei termini della controversia — deve contenere l'esatta indicazione dell'associazione cui dette informazioni debbono essere richieste, essendo altresì necessario, qualora l'organizzazione sindacale non risponda per iscritto, che la persona incaricata di renderle oralmente in giudizio sia munita di titolo giustificativo del potere di rappresentanza della organizzazione stessa.

Cass. civ. n. 1197/1985

In tema d'interpretazione di un contratto collettivo, le informazioni e le osservazioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali (art. 425 c.p.c.) sono utili per la ricostruzione dello svolgimento della vicenda contrattuale, e, in particolare, per la determinazione dell'oggetto dibattuto fra le parti e della posizione da queste assunta nel corso delle trattative, ma non possono risolversi in valutazioni interpretative riservate al giudice, che deve procedere direttamente all'interpretazione della volontà negoziale — quale obiettivamente manifestatasi nelle clausole contrattuali — in base al prioritario criterio ermeneutico costituito dall'elemento letterale.

Cass. civ. n. 526/1985

Nel rito del lavoro la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali indicate dalle parti, pur non essendo annoverabile tra i mezzi di prova, costituisce tuttavia un peculiare strumento processuale che consente al giudice di acquisire dati per una migliore comprensione della fattispecie sottoposta al suo esame; pertanto dalle risultanze di tale informazioni il giudice può dedurre argomenti di prova da utilizzare per la formazione del proprio convincimento.

Cass. civ. n. 51/1985

La parte che, ai sensi dell'art. 425 c.p.c., abbia proposto istanza per l'acquisizione di informazioni ed osservazioni, orali o scritte, del rappresentante dell'associazione sindacale, è tenuta ad indicare specificamente i quesiti cui tali informazioni ed osservazioni debbono riferirsi, essendo ciò necessario affinché il giudice possa valutare la rilevanza o meno dell'oggetto delle medesime e, conseguentemente, disporre motivamente l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

Cass. civ. n. 589/1983

Le informazioni ed osservazioni rese da rappresentanti di associazioni sindacali, pure con riguardo al contenuto ed alla portata di un contratto collettivo, secondo la previsione dell'art. 425 c.p.c., sono soggette ai principi generali in tema di valutazione delle prove, e, pertanto, non possono essere disattese dal giudice del merito senza logica e congrua motivazione. (Nella specie, con riguardo al contratto collettivo del 6 luglio 1977 per i dipendenti dei casinò municipali, si trattava di stabilire se l'art. 19, disciplinante il licenziamento del lavoratore per malattia superante il periodo di comporto, trovasse applicazione retroattiva per fatti verificatisi anteriormente. I rappresentanti sindacali avevano concordemente escluso l'intento di regolamentare periodi di malattia pregressi, e la S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto che tali dichiarazioni non potessero essere disattese dal giudice del merito in base alla mera ed apodittica affermazione della loro erroneità).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!