(massima n. 1)
Nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, la parte che abbia pronunciato, con l'atto introduttivo del giudizio di appello, di volersi avvalere di informazioni degli istituti di patronato ed assistenza sociale, secondo la previsione dell'art. 446 c.p.c., ma non abbia poi provveduto a far intervenire all'udienza di discussione alcun rappresentante di detti istituti, né a produrre documenti scritti dai medesimi provenienti, non può dolersi della mancata adozione di provvedimenti per l'acquisizione d'ufficio di tali informazioni, ciò rientrando nei poteri discrezionali del giudice del merito, in base ad una valutazione di necessità legittimamente esprimibile, in senso negativo, anche per implicito.