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Articolo 473 bis 55 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Capacitą processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio

Dispositivo dell'art. 473 bis 55 Codice di procedura civile

(1)L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del Codice Civile.

Il tutore o il curatore provvisorio è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice relatore. Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice relatore può revocare la nomina, anche d'ufficio.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 55 Codice di procedura civile

Questa norma riproduce sostanzialmente il contenuto degli art. art. 716 del c.p.c. e 717 c.p.c., sostituendo la formula “giudice istruttore” con “giudice relatore”, in ossequio alla struttura del nuovo rito unitario per le persone, i minorenni e le famiglie.
Va qui solo evidenziato, come risulta dal secondo comma, che il provvedimento di nomina del tutore o del curatore provvisorio, anche d'ufficio, è atto (a mezzo di decreto) di competenza del giudice relatore, revocabile da parte dello stesso Giudice relatore, anche d’ufficio, finche' non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione.

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