Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
[L'interdicendo o l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni (1), anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del c.c. (2) (3).]
Note
(1)
Si precisa che l'attribuzione della capacità processuale all'interdicendo o all'inabilitando anche in caso di nomina del tutore o curatore provvisorio, rappresenta una disposizione eccezionale che, come tale, non contrasta con il generale principio di cui all'art. 75. La sua ratio si riscontra infatti nella necessità di consentire al soggetto nei cui confronti è promossa l'azione di interdizione o di inabilitazione, di difendere personalmente il proprio diritto alla conservazione della capacità di agire, in contraddittorio con la parte ricorrente.
(2)
Si precisa che l'art. 420 c.c. è stato abrogato dalla l. 13-5-1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori).
(3)
Le attività processuali compiute dall'interdicendo o inabilitando e dal tutore o curatore sono del tutto autonome tra loro e la loro eventuale conflittualità non incide sulla sentenza. Inoltre, data la capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando, tutore e curatore provvisorio non assumono la veste di parte necessaria del processo. Pertanto, la mancata notificazione dell'impugnazione ai suddetti tutore e curatore provvisorio, non incide sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa.