In questa norma vengono trasfuse le disposizioni dell’abrogato art. 709 ter c.p.c.
In particolare, vengono disciplinate le ipotesi in cui si riscontrino volontarie inadempienze di natura economica, a fronte delle quali gli ulteriori strumenti messi a disposizione (quale l’ordine di pagamento diretto al terzo) non possono essere invocati.
In questi casi al
giudice del procedimento vengono riconosciuti particolari poteri di impulso e di intervento, in quanto gode di un insieme di strumenti di natura esecutiva, sanzionatoria e risarcitoria, potendo anche adottare d’ufficio le c.d.
astreintes a cui fa riferimento l’
art. 614 del c.p.c..
Intanto il giudice, anche d’ufficio, può, in relazione ai comportamenti che possono pregiudicare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento o che creino comunque pregiudizio, anche economico al
minore, modificare i provvedimenti già posti in essere.
Alternativamente e/o congiuntamente a ciò, gli è consentito di:
1. ammonire il genitore inadempiente;
2. individuare ai sensi dell'
art. 614 bis del c.p.c. la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
provvedimento (va precisato che la misura coercitiva di cui all’ art. 614 bis c.p.c. consiste in una sanzione pecuniaria, il cui ammontare è determinato dal Giudice in considerazione del valore della
controversia, della
natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l’
obbligato derivante dall’
inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile);
3. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa, che va da un minimo di 75 euro ad un massino di 5000 euro a favore di
Cassa delle Ammende.
Nella Relazione illustrativa alla Riforma Cartabia si legge che l’ambito di operatività delle diverse tecniche di tutela nonchè la loro diversità funzionale (preveniva o repressiva), giustifica un rapporto non già alternativo, ma di reciproca complementarietà tra le stesse.
Inoltre, le c.d. misure di coercizione indiretta sono volte a realizzare una sorta di pressione psicologica, al fine di dissuadere l’inadempimento mediante la prefigurazione di un sacrificio economico.
Sempre nella Relazione illustrativa alla Riforma Cartabia si precisa che la natura sanzionatoria rende i provvedimenti in esame riconducibili ai “
punitive damages” proprio dei Paesi di
common law.
In particolare, nel caso di cui al n. 2, l’obbligato inadempiente sarà tenuto a versare la somma indicata nel provvedimento direttamente al minore ossia all’altro genitore e, laddove non vi provveda spontaneamente, si potrà procedere esecutivamente.
Il provvedimento così emesso, infatti, costituisce
titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo.
Inoltre, il giudice potrà anche condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno a favore dell’altro genitore (su istanza di parte) o a favore del minore (anche d’ufficio).
Nella valutazione del risarcimento il giudice dovrà tener conto di una pluralità di indici di riferimento, quali la gravità dell' inadempimento del dovere familiare, l'entità della lesione, il grado della colpevolezza del trasgressore, il complessivo disvalore del fatto, i vantaggi dallo stesso trasgressore conseguiti e le condizioni delle parti.
L’ultimo comma, infine, stabilisce che i provvedimenti assunti dal giudice possono essere impugnati “
nei modi ordinari”.
Il richiamo a tali modi va inteso nel senso che i provvedimenti sono sempre impugnabili nelle forme previste per il provvedimento che ad essi fa da cornice.
Per quanto concerne la competenza, finchè non verrà istituito il Tribunale delle persone, per i minorenni e per le famiglie (istituzione prevista entro la fine dell’anno 2024), la competenza a pronunciare i suddetti provvedimenti appartiene:
- al Tribunale ordinario se le controversie sorgano tra i genitori nell’ambito di procedimento di separazione o divorzio o loro revisione;
- al
Tribunale per i minorenni, qualora sia pendente o si sia successivamente instaurato uno dei procedimenti regolati dagli artt.
330-
335 c.c., il quale non sia attratto alla
competenza del Tribunale ordinario secondo la nuova formulazione del primo comma dell’
art. 38 delle disp. att. c.c..