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Articolo 335 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione

Dispositivo dell'art. 335 Codice Civile

Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale(1) può essere riammesso dal tribunale [38, 51] nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento [336].

Note

(1) Allorché avvenga una lesione degli interessi del minore (unico vero soggetto tutelato dal presente e dal precedente art. 334 del c.c.), subentrano i provvedimenti ablativi delineati, ad opera del tribunale; essi riguarderanno il potere di amministrazione, per i rapporti patrimoniali, e conseguentemente il potere di rappresentanza per i profili personali.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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