(massima n. 1)
Per la proponibilitā della revocazione da parte del pubblico ministero non č necessaria la circostanza di uno dei motivi per i quali la revocazione č consentita alle parti; č necessario e sufficiente, invece, che il pubblico ministero non sia stato sentito nonostante che si versasse in un caso in cui il suo intervento č obbligatorio, ovvero che la sentenza sia l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge. Non č indispensabile che il giudice della revocazione, dopo aver conclusa la fase del iudicium rescindens, decida sempre la controversia nel merito, dovendo egli derogare a questa regola quando accerti che tale controversia spetti alla competenza funzionale di altro giudice.