Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima (1). La trasmissione può avvenire anche in via telematica.
Note
(1)
La nota a margine dell'originale garantisce sia alle parti che ai terzi la conoscenza del giudicato. Tale annotazione non ha carattere costitutivo, ma è solo una delle tante prescrizioni del nostro ordinamento finalizzata a dare pubblicità alla cosa giudicata in senso formale [v. 324].