(massima n. 1)
In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero - per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 c.p.c., č tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell'ammissione. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 21/12/2017).