Questa norma va coordinata con l’
art. 374 del c.p.c., il quale disciplina i casi in cui è necessario o possibile una pronuncia delle
Sezioni unite.
Così si ha che, mentre l’art. 374 c.p.c. regola la competenza delle
Sezioni semplici e di quelle unite, la presente norma disciplina le modalità attraverso cui si realizza l’assegnazione delle cause alle une o alle altre sezioni.
Il provvedimento con cui i ricorsi vengono assegnati alle Sezioni Unite o alle sezioni semplici è emesso dal primo presidente.
Nel primo caso (assegnazione alle sezioni unite), il presidente stesso, fissa l'udienza e nomina il relatore.
Nel secondo caso (assegnazione alle sezioni semplici), invece, provvede allo stesso modo il presidente della sezione cui il ricorso è stato assegnato.
In caso di materie di
competenza sia delle sezioni semplici che delle Sezioni Unite, a queste ultime viene affidata la scelta di decidere l'intero ricorso, qualora lo ritengano opportuno, oppure, di decidere solo i motivi di propria competenza e di rimettere con ordinanza alla sezione semplice affinché decida, con separata sentenza, in ordine agli ulteriori motivi.
Le parti hanno facoltà, a norma dell'art. 376, 2° co., e dell'
art. 139 delle disp. att. c.p.c., di sollecitare il primo presidente con un'istanza, proposta in forma di ricorso, in cui si specificano le ragioni per cui si ritiene che la causa debba essere assegnata alle Sezioni Unite.
Tale istanza non è che un semplice sollecito di poteri discrezionali e, pertanto, oltre a non essere soggetta ad alcun obbligo motivazionale, non impone neppure al primo presidente l'obbligo di esaminare e rigettare specificamente la richiesta.
Conseguenza logica della natura meramente discrezionale e facoltativa del provvedimento di assegnazione del ricorso è la sua non impugnabilità; pertanto, la parte che abbia proposto istanza di assegnazione alle Sezioni Unite, nulla può lamentare nel caso in cui il ricorso venga comunque assegnato ad una sezione semplice.
Scaduto il termine dei quindici giorni, la rimessione alle Sezioni Unite non può più essere domandata dalle parti, ma può essere disposta su domanda del
pubblico ministero.
L'assegnazione del ricorso alle sezioni non configura una questione di competenza, dal momento che riguarda semplicemente un aspetto organizzativo e di distribuzione del carico lavorativo interno alla Corte di Cassazione.
La scelta tra le varie sezioni semplici avviene in base a criteri predeterminati, che tengono conto della ripartizione delle materie tra le varie sezioni.
Anche davanti alla Corte di Cassazione è ammissibile la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa e dei procedimenti relativi a cause connesse.
La Riforma Cartabia ha inciso in modo minimale su questa norma, in quanto essendo stata soppressa la sesta sezione civile, si stabilisce adesso che il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.