(massima n. 1)
La censura con cui si addebiti alla sentenza impugnata di non avere disapplicato l'atto amministrativo posto a fondamento dell'ingiunzione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, non configura una questione di giurisdizione - la cui soluzione, in sede di legittimitą, debba essere rimessa alle Sezioni Unite -, giacché le questioni inerenti alla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi attengono ai limiti interni della giurisdizione del giudice ordinario, senza toccare quelli esterni che riguardano i rapporti tra detto giudice e quelli che appartengono ad ordini giurisdizionali diversi.