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Articolo 321 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Decisione

Dispositivo dell'art. 321 Codice di procedura civile

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281 sexies(6).

La sentenza(4) è depositata in cancelleria entro quindici giorni(5) dalla discussione.

Note

(1) Articolo così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) L'invito a precisare la conclusione prescinde dalla natura delle questioni trattate: possono essere sia pregiudiziali di rito che preliminari di merito, nonché, naturalmente di merito in senso stretto.
(3) Il giudice potrebbe valutare l'opportunità di una scissione dei due momenti, facendo precisare le conclusioni in un'udienza e differendo la discussione ad altra udienza successiva.
Poiché il legislatore nulla dice, è possibile ipotizzare anche un potere facoltativo del giudice di autorizzare le parti a discutere la causa - che sia particolarmente complessa - sulla base di difese scritte da produrre nella stessa udienza di discussione (diverse dalle comparse conclusionali e le memorie di replica di cui all'art. 190 del c.p.c.).
(4) Ai sensi dell'art. 282 del c.p.c., la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva.
(5) Si tratta di termine meramente ordinatorio (come quello di sessanta giorni previsto dall'art. 275 del c.p.c.).
(6) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

La norma, come le altre che disciplinano il procedimento davanti al giudice di pace, contribuisce a strutturare tale giudizio come particolarmente concentrato e semplificato, con un netto privilegio al principio di oralità rispetto alla trattazione scritta della causa.

Spiegazione dell'art. 321 Codice di procedura civile

Il primo comma della norma in esame è stato modificato dalla Riforma Cartabia al fine di prevedere che davanti al giudice di pace il modello processuale per la fase decisoria è identico a quello previsto per la decisione a seguito di discussione orale davanti al tribunale in composizione monocratica.

Il termine di 15 giorni previsto per il deposito della decisione è meramente ordinatorio e non perentorio e la sua brevità si giustifica in relazione al fatto che la difficoltà della decisione è direttamente proporzionale all'entità economica della controversia.

Si ritiene che il mancato invito da parte del giudice alla precisazione delle conclusioni costituisca un'ipotesi di nullità del giudizio e della sentenza, qualora in sede di impugnazione venga denunciata la sua omissione ed il pregiudizio che ne è derivato.

Massime relative all'art. 321 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 7269/2012

È valida la sentenza deliberata dal magistrato prima del suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, a nulla rilevando che il deposito in cancelleria sia avvenuto successivamente a tale momento.

Cass. civ. n. 22818/2011

Nel procedimento previsto dall'art. 322 c.p.c., qualora la conciliazione in sede non contenziosa sia impedita dalla mancata presentazione della controparte, il giudice di pace, constatato l'insuccesso del procedimento di natura amministrativa, anche se esso inerisca a materia civile rientrante nella sua competenza giurisdizionale, non può, dichiarata la contumacia della parte che non si sia presentata, trattare e definire la lite in sede contenziosa, senza che il transito a tale fase sia preceduto dalla domanda della parte che aveva fatto istanza di conciliazione e senza che siano rispettate le forme necessarie ad assicurare, nei confronti della controparte, il rispetto del contraddittorio derivandone, altrimenti, la nullità dell'intera fase contenziosa e della pronuncia emessa a conclusione di tale fase.

Cass. civ. n. 17482/2006

La concessione a entrambe le parti, da parte del giudice di pace, di un termine di dieci giorni, a decorrere da quello di precisazione delle conclusioni, per il deposito di note illustrative, non determina, di per sé, alcuna violazione del contraddittorio sanzionata da nullità.

Cass. civ. n. 17444/2006

Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, il deposito di memorie conclusionali può essere consentito dal giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione del processo, ma non è previsto come dovuto. In caso di mancata concessione di tale termine, gli argomenti che le parti avrebbero potuto svolgere nelle memorie conclusionali, a sostegno delle domande proposte e delle eccezioni formulate, possono essere riportati senza alcuna preclusione nel giudizio di appello, ed il mancato esame del motivo di appello relativo alla mancata concessione del termine non si traduce in un vizio di nullità della sentenza.

Cass. civ. n. 5225/2006

Nel procedimento davanti al giudice di pace, la decisione della causa che non sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni definitive, istruttorie e di merito, né dal semplice invito a provvedervi rivolto dal giudice alle parti, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa; tale nullità, peraltro, non rientrando tra quelle tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado, comporta che, in caso di omessa pronuncia del giudice di appello sulla relativa questione, ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, la causa debba essere rimessa al giudice di secondo grado, il quale deve decidere nel merito previa rinnovazione degli atti nulli, cioè ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse.

Cass. civ. n. 4365/2004

La decisione assunta dal giudice di pace — come quella assunta dal tribunale in composizione monocratica — difetta di un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza. Ne consegue che, essendo la sentenza formata solo con la sua pubblicazione a seguito dal deposito in cancelleria ex art. 133 e 321 c.p.c., esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all'atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire se la causa sia stata decisa prima o dopo la scadenza dei termini previsti per il deposito di note difensive e del fascicolo di parte e se dunque vi sia stata o no violazione dei diritti della difesa.

Cass. civ. n. 10753/2002

In materia di procedimento civile avanti al giudice di pace, pur non essendo obbligato a fissare una particolare udienza per la precisazione delle conclusioni, detto giudice deve pur sempre consentire alle parti tale imprescindibile attività processuale, e non può, a pena di nullità per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., pronunciare sentenza subito dopo essersi riservato di provvedere sulle deduzioni delle medesime, senza averle previamente invitate a precisare, nella stessa o in una successiva udienza, le rispettive conclusioni.

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