Cass. civ. n. 7269/2012
È valida la sentenza deliberata dal magistrato prima del suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, a nulla rilevando che il deposito in cancelleria sia avvenuto successivamente a tale momento.
Cass. civ. n. 22818/2011
Nel procedimento previsto dall'art. 322 c.p.c., qualora la conciliazione in sede non contenziosa sia impedita dalla mancata presentazione della controparte, il giudice di pace, constatato l'insuccesso del procedimento di natura amministrativa, anche se esso inerisca a materia civile rientrante nella sua competenza giurisdizionale, non può, dichiarata la contumacia della parte che non si sia presentata, trattare e definire la lite in sede contenziosa, senza che il transito a tale fase sia preceduto dalla domanda della parte che aveva fatto istanza di conciliazione e senza che siano rispettate le forme necessarie ad assicurare, nei confronti della controparte, il rispetto del contraddittorio derivandone, altrimenti, la nullità dell'intera fase contenziosa e della pronuncia emessa a conclusione di tale fase.
Cass. civ. n. 17482/2006
La concessione a entrambe le parti, da parte del giudice di pace, di un termine di dieci giorni, a decorrere da quello di precisazione delle conclusioni, per il deposito di note illustrative, non determina, di per sé, alcuna violazione del contraddittorio sanzionata da nullità.
Cass. civ. n. 17444/2006
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, il deposito di memorie conclusionali può essere consentito dal giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione del processo, ma non è previsto come dovuto. In caso di mancata concessione di tale termine, gli argomenti che le parti avrebbero potuto svolgere nelle memorie conclusionali, a sostegno delle domande proposte e delle eccezioni formulate, possono essere riportati senza alcuna preclusione nel giudizio di appello, ed il mancato esame del motivo di appello relativo alla mancata concessione del termine non si traduce in un vizio di nullità della sentenza.
Cass. civ. n. 5225/2006
Nel procedimento davanti al giudice di pace, la decisione della causa che non sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni definitive, istruttorie e di merito, né dal semplice invito a provvedervi rivolto dal giudice alle parti, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa; tale nullità, peraltro, non rientrando tra quelle tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado, comporta che, in caso di omessa pronuncia del giudice di appello sulla relativa questione, ritualmente sollevata con l'atto d'impugnazione, la causa debba essere rimessa al giudice di secondo grado, il quale deve decidere nel merito previa rinnovazione degli atti nulli, cioè ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse.
Cass. civ. n. 4365/2004
La decisione assunta dal giudice di pace — come quella assunta dal tribunale in composizione monocratica — difetta di un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza. Ne consegue che, essendo la sentenza formata solo con la sua pubblicazione a seguito dal deposito in cancelleria ex art. 133 e 321 c.p.c., esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all'atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire se la causa sia stata decisa prima o dopo la scadenza dei termini previsti per il deposito di note difensive e del fascicolo di parte e se dunque vi sia stata o no violazione dei diritti della difesa.
Cass. civ. n. 10753/2002
In materia di procedimento civile avanti al giudice di pace, pur non essendo obbligato a fissare una particolare udienza per la precisazione delle conclusioni, detto giudice deve pur sempre consentire alle parti tale imprescindibile attività processuale, e non può, a pena di nullità per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., pronunciare sentenza subito dopo essersi riservato di provvedere sulle deduzioni delle medesime, senza averle previamente invitate a precisare, nella stessa o in una successiva udienza, le rispettive conclusioni.