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Articolo 312 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Poteri istruttori del giudice

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 312 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 71 del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.

[Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.]

Ratio Legis

Le disposizioni contenute negli artt. 312, 314 e 315 sono state trasfuse negli artt. 281 bis e ss. c.p.c. Le disciplina dei poteri istruttori del giudice vale anche per il giudice di pace in virtù del rinvio di cui all'art. 311 del c.p.c., che consente di applicare, nei limiti della compatibilità, le norme dedicate al giudizio in tribunale, e quindi anche il nuovo art. 281 ter del c.p.c..

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