(massima n. 2)
Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice ad quem – affinché sia posto in grado di intervenire – e non al P.M. presso il giudice a quo che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza, a nulla rilevando l'insanabile difetto di legittimazione della parte che ha promosso il giudizio, poiché alla presenza del P.M. si collega un interesse pubblico.