(massima n. 1)
In materia di querela di falso, solo l'attenuazione delle pronunce accessorie di cui all'art. 226, secondo comma c.p.c. č subordinata al passaggio in giudicato della sentenza e non anche l'autoritā di accertamento, negativo o positivo, del falso, che ben puō fondare, costituendone la premessa indispensabile, la decisione sulla domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale il mancato accertamento del falso in sede penale non č di ostacolo essendo venuta meno la pregiudizialitā penale all'accertamento indidentale della sussistenza degli elementi costitutivi del reato; pertanto, qualora con unica sentenza sia stata dichiarata la falsitā di alcuni documenti, accolta, sul presupposto di tale falsitā, la domanda principale e respinta la richiesta di ristoro dei danni, il capo relativo a quest'ultima, che non sia stato impugnato, acquista autoritā di giudicato, senza che l'esecuzione della pronuncia sul falso ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. rappresenti un novum, tale da giustificare la riproposizione dell'azione risarcitoria per i medesimi danni.