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Articolo 241 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ammissibilità e contenuto del giuramento d'estimazione

Dispositivo dell'art. 241 Codice di procedura civile

Il giuramento sul valore della cosa domandata (1) può essere deferito dal collegio (2) a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa (3). In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia (4) (5).

Note

(1) Il giuramento d'estimazione ha ad oggetto l'accertamento del quantum debeatur: ciò lo differenzia sia dal giuramento decisorio che da quello suppletorio, che mirano all'accertamento dell'an, di un fatto storico.
Esso può essere deferito d'ufficio dall'organo decidente solo quando non sia possibile determinare con altri mezzi il valore della cosa domandata e sia stata comunque pienamente raggiunta la prova dell'an debeatur.
(2) Nelle cause non riservate al collegio (art. 50 bis del c.p.c.), il giuramento d'estimazione viene deferito dal giudice istruttore in funzione di giudice unico.
(3) L'impossibilità di accertare il valore della cosa con altri mezzi implica che essa sia andata distrutta o perduta (ad esempio, la cassetta di sicurezza rubata da una banca). Secondo alcuni, l'impossibilità può essere anche soltanto giuridica, come la decadenza dal potere di dedurre un determinato mezzo di prova.
(4) La somma massima stabilita dal giudice è denominata taxatio: se il valore della cosa viene quantificato dal giurante in una somma eccedente la taxatio, il giuramento sarà privo di efficacia limitatamente alla parte eccedente.
La taxatio è fissata a discrezione del giudice nella stessa ordinanza che ammette il giuramento estimatorio: la valutazione del giudice è insindacabile in sede di legittimità.
(5) L'ordinanza che dispone il giuramento estimatorio segue il regime stabilito dall'art. 177, e pertanto è revocabile qualora il collegio - o il giudice istruttore in funzione di giudice unico - rinnovando la valutazione delle prove acquisite, ritenga che il valore della cosa domandata possa essere determinato senza che la necessità di ricorrere a tale mezzo di prova.

Ratio Legis

L'istituto del giuramento d'estimazione presenta la medesima ratio del giudizio suppletorio, pertanto si richiama quanto detto all'art. 240 c.p.c.

Brocardi

Cum taxatione
Iusiurandum in litem
Taxatio

Spiegazione dell'art. 241 Codice di procedura civile

Questa norma tratta del deferimento di quella particolare fattispecie del giuramento d'ufficio prevista dalla seconda parte del n. 2 dell’art. 2736 del c.c. e che, come si legge nella stessa rubrica, si definisce “giuramento d'estimazione”.

Al pari di quanto previsto per il giuramento suppletorio, anche in questo caso la disposizione ha la funzione di precisare che il potere officioso di deferimento compete all'organo investito della decisione della causa, in considerazione della sussidiarietà e della complementarità del mezzo istruttorio.

Viene anche ribadita la natura sussidiaria del giuramento estimatorio, in quanto viene ripreso il divieto di deferirlo al di fuori dei casi in cui non sia possibile determinare altrimenti il valore della cosa domandata.

Nel momento in cui il giuramento d'estimazione viene deferito, il giudice deve determinare la somma massima che il deferente ritiene credibile quanto al valore della cosa domandata (c.d. taxatio), oltre la quale il giuramento non avrà efficacia.
La determinazione della taxatio costituisce valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata, e la sua ratio è quella di evitare che il giurante possa avvalersi del vincolo della prova legale per ottenere prestazioni per equivalente esorbitanti.

Indubbiamente la taxatio costituisce contenuto specifico ed essenziale dell'ordinanza che ammette il giuramento, e ciò fa sì che essa sia ben nota al giurante fin da prima di rendere il giuramento.

Non può ritenersi accettabile la tesi secondo cui, nell’ipotesi in cui il giurante dichiari solennemente un valore superiore a quello determinato dal giudice, debba escludersi per intero l'efficacia probatoria del giuramento, anche perché tale soluzione potrebbe porre il delato di fronte alla scelta tra il falso giuramento e la soccombenza totale.

Preferibile, invece, è la tesi secondo cui, oltre il limite determinato dalla taxatio, riacquistano efficacia i principi ordinari in materia d'onere della prova.

Massime relative all'art. 241 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4659/1984

Mentre il giuramento estimatorio — che è deferibile anche se concerne una somma di danaro allo scopo di stabilire il suo esatto ammontare — presuppone la certezza dell'an debeatur sul quale non deve esservi più discussione, costituisce invece giuramento suppletorio quello diretto ad integrare la prova, data in maniera insufficiente, dell'affermazione creditoria e della domanda giudiziale dell'attore.

Cass. civ. n. 3521/1983

Il giuramento estimatorio va deferito, ai sensi dell'art. 241 c.p.c., secondo una formula che lasci libero il giurante di stabilire il valore della cosa domandata entro un limite massimo che il giudice stabilisce secondo il suo prudente apprezzamento; non può, peraltro, considerarsi contra legem una formula che faccia riferimento ad un valore fisso predeterminato, specie quando questo corrisponda a quello indicato in domanda dal giurante, poiché anche il valore così determinato assolve sostanzialmente alla funzione voluta dalla legge, che è quella di porre un limite massimo al riconoscimento della pretesa dedotta in giudizio, sottraendolo all'arbitrio del giurante, il quale potrebbe valersi della natura di prova legale del giuramento per ottenere delle prestazioni esorbitanti rispetto alle risultanze obiettive di causa.

Cass. civ. n. 877/1982

L'ammissione del giuramento estimatorio — che è consentito solo per determinare il valore della cosa domandata e non già per determinare l'esistenza della cosa medesima, salvo il caso previsto, in tema di rendimento di conto, dall'art. 265 c.p.c. — è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, che è sottratta al sindacato di legittimità.

Cass. civ. n. 5753/1981

Il giuramento estimatorio, essendo ammesso solo per determinare il valore della cosa domandata, non può essere deferito per accertare il fatto storico del prezzo convenuto e pagato in un contratto di vendita.

Cass. civ. n. 1151/1980

In caso di deferimento del giuramento estimatorio, la determinazione dell'importo da valere come limite di efficacia probatoria costituisce valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 241/1980

Il giuramento suppletorio, il quale ha lo scopo di integrare la prova insufficiente della domanda o dell'eccezione, non si trasforma in giuramento estimatorio, per il solo fatto che detta integrazione possa incidere, sulla base di meri conteggi, anche sulla liquidazione delle relative pretese, atteso che il giuramento estimatorio ricorre nel diverso caso in cui, restando accertato o comunque pacifico l'an, occorra stimare il quantum della cosa domandata, non altrimenti determinabile. Pertanto, in ipotesi di assicurazione di prodotti farmaceutici contro i danni da incendio, e nella controversia fra assicuratore ed assicurato in ordine al diritto all'indennizzo, il giuramento suppletorio, diretto ad integrare la semiplena probatio sull'individuazione dei medicinali distrutti, non diventa in parte giuramento estimatorio, per il fatto che contenga anche l'indicazione dei valori di tali prodotti, computabili, in base a calcolo aritmetico, secondo i prezzi d'imperio vigenti in materia.

Cass. civ. n. 3976/1978

L'art. 2736 c.c. prevede, nel n. 2, due tipi di giuramento: quello suppletorio, che ha per scopo di integrare la prova non pienamente fornita sull'azione e sull'eccezione, e quello estimatorio, che, essendo stato pienamente accertato l'an debeatur, ha per scopo soltanto di stabilire il quantum, non determinabile diversamente. Dati i diversi presupposti dei due tipi di giuramento e dato anche che, a norma dell'art. 241 c.p.c., il giuramento estimatorio richiede che il giudice determini la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia, una volta che sia stato deferito dal giudice un giuramento concernente solo l'esistenza, e non anche l'ammontare, del debito, deve escludersi efficacia di giuramento ad affermazioni fatte dal giurante circa il valore economico della prestazione.

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