(massima n. 1)
L'art. 2736 c.c. prevede, nel n. 2, due tipi di giuramento: quello suppletorio, che ha per scopo di integrare la prova non pienamente fornita sull'azione e sull'eccezione, e quello estimatorio, che, essendo stato pienamente accertato l'an debeatur, ha per scopo soltanto di stabilire il quantum, non determinabile diversamente. Dati i diversi presupposti dei due tipi di giuramento e dato anche che, a norma dell'art. 241 c.p.c., il giuramento estimatorio richiede che il giudice determini la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrą efficacia, una volta che sia stato deferito dal giudice un giuramento concernente solo l'esistenza, e non anche l'ammontare, del debito, deve escludersi efficacia di giuramento ad affermazioni fatte dal giurante circa il valore economico della prestazione.