(massima n. 1)
Il giuramento estimatorio va deferito, ai sensi dell'art. 241 c.p.c., secondo una formula che lasci libero il giurante di stabilire il valore della cosa domandata entro un limite massimo che il giudice stabilisce secondo il suo prudente apprezzamento; non può, peraltro, considerarsi contra legem una formula che faccia riferimento ad un valore fisso predeterminato, specie quando questo corrisponda a quello indicato in domanda dal giurante, poiché anche il valore così determinato assolve sostanzialmente alla funzione voluta dalla legge, che è quella di porre un limite massimo al riconoscimento della pretesa dedotta in giudizio, sottraendolo all'arbitrio del giurante, il quale potrebbe valersi della natura di prova legale del giuramento per ottenere delle prestazioni esorbitanti rispetto alle risultanze obiettive di causa.