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Articolo 765 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ufficiale procedente

Dispositivo dell'art. 765 Codice di procedura civile

La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769 (1).

Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale (2). Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace(3).

Note

(1) La rimozione dei sigilli è effettuata dal cancelliere del Tribunale o da un notaio, designato dal testatore o nominato dal giudice, ai sensi dell'art. 769 del c.p.c., nel caso in cui sia necessario far seguire la redazione dell'inventario. Diversamente, se non occorre l'inventario, procede alla rimozione il cancelliere dal Tribunale o, nei comuni in cui non ha sede il Tribunale, il cancelliere del Giudice di pace. Della rimozione viene redatto apposito verbale.
(2) Il presente comma è stato modificato da ultimo dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, con entrata in vigore dal 31 ottobre 2021.
Il testo dell'art. 765 c.p.c. in vigore dal 31/10/2021 è il seguente:
"La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.
Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del giudice di pace."
(3) Si precisa che l'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve osservare in maniera scrupolosa le direttive e le cautele impartite dal giudice nell'ordinanza di rimozione.

Spiegazione dell'art. 765 Codice di procedura civile

La desigillazione è l'atto materiale che consegue al provvedimento di rimozione dei sigilli, idoneo a produrre i relativi effetti giuridici.
L’organo deputato al suo compimento è il cancelliere del tribunale che ha ordinato l'apposizione dei sigilli ovvero del tribunale o dell'ufficio del giudice di pace in cui i medesimi sono stati concretamente apposti.

Qualora alla rimozione dei sigilli debba fare seguito la redazione dell'inventario, vi procede l'ufficiale competente per l'inventario e, quindi, il notaio nominato dal giudice o dal de cuius nel testamento ovvero il cancelliere del tribunale.
Anche nel caso in cui non sia necessario procedere all'inventario, occorre redigere un processo verbale dell'attività di rimozione dei sigilli, nel quale si deve sinteticamente dare atto della presa di possesso da parte degli aventi diritto dei beni liberati dai sigilli.

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