La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769 (1).
Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale (2). Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace(3).
Note
(1)
La rimozione dei sigilli è effettuata dal cancelliere del Tribunale o da un notaio, designato dal testatore o nominato dal giudice, ai sensi dell'art. 769 del c.p.c., nel caso in cui sia necessario far seguire la redazione dell'inventario. Diversamente, se non occorre l'inventario, procede alla rimozione il cancelliere dal Tribunale o, nei comuni in cui non ha sede il Tribunale, il cancelliere del Giudice di pace. Della rimozione viene redatto apposito verbale.
(2)
Il presente comma è stato modificato da ultimo dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, con entrata in vigore dal 31 ottobre 2021.
Il testo dell'art. 765 c.p.c. in vigore dal 31/10/2021 è il seguente:
"La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.
Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del giudice di pace."
Il testo dell'art. 765 c.p.c. in vigore dal 31/10/2021 è il seguente:
"La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.
Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del giudice di pace."
(3)
Si precisa che l'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve osservare in maniera scrupolosa le direttive e le cautele impartite dal giudice nell'ordinanza di rimozione.