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Articolo 746 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Collazione di copie

Dispositivo dell'art. 746 Codice di procedura civile

Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 (1) ha diritto di collazionarla (2) con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere (3) al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.

Note

(1) La collazione delle copie consiste nella verifica della loro conformità all'originale al fine di contrastare l'efficacia probatoria delle copie di atti pubblici e di scritture private rilasciate rilasciate dai pubblici depositari.
(2) La collazione è oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, che può essere esercitato sia con riferimento alle copie di cui all'art. 743 del c.p.c., sia per le copie rilasciate ai sensi dell'art. 744 anche senza un espresso rinvio a tale articolo della norma in esame.
(3) La legittimazione ad azionare il procedimento descritto compete solamente a chi, avendo ottenuto la copia, non ha ottenuto la collazione. Il procedimento può concludersi con l'intervento del giudice, il quale potrà collazionare la copia in sostituzione del pubblico depositario che aveva opposto il rifiuto.

Spiegazione dell'art. 746 Codice di procedura civile

La norma in esame sancisce espressamente il diritto di chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico di collazionarla alla presenza del pubblico depositario, intendendosi per collazione l'atto mediante il quale si confronta e si accerta la conformità della copia all'originale.
In caso di rifiuto da parte del depositario, si riconosce alla parte che ne ha fatto richiesta di ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni, al fine di ottenere un decreto con il quale il giudice impartisce le disposizioni opportune per la collazione (alla stessa può procedere il medesimo giudice, recandosi nell'ufficio del depositario).

Il diritto che la norma in esame riconosce ha natura di vero e proprio diritto soggettivo e compete sia a chi ottenuto la copia ex art. 743 del c.p.c. sia a chi l'ha ottenuta ex art. 745 del c.p.c., sebbene venga qui richiamata solo la prima disposizione.
Sotto il profilo della sua funzione, può osservarsi che la collazione costituisce lo strumento attraverso cui si consente alla parte di contestare l'efficacia probatoria delle copie degli atti pubblici e delle scritture private rilasciate da pubblici depositari, senza per questo dover ricorrere alla querela di falso (quest’ultima è necessaria solo allorchè manchi l'originale dell'atto, in quanto in tal caso la collazione sarebbe impossibile).

Per quanto concerne il procedimento, va detto che la legittimazione attiva spetta esclusivamente a chi ha ottenuto la copia autentica di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata.
In caso di rifiuto del pubblico depositario dell’originale, l'interessato può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni (trattasi di competenza funzionale).
Il procedimento è analogo a quello disciplinato dall’art. 745 del c.p.c., prevendendosi anche in questo caso la sola audizione del depositario.
Diverso, invece, sarà il contenuto del provvedimento finale, il quale assume la forma di un decreto con il quale il giudice può adottare la misura che, a propria discrezione, ritiene più opportuna a consentire la collazione.
Delle operazioni di collazione si redige verbale.

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