La norma in esame sancisce espressamente il diritto di chi ha ottenuto la
copia di un
atto pubblico di collazionarla alla presenza del pubblico
depositario, intendendosi per collazione l'atto mediante il quale si confronta e si accerta la conformità della copia all'
originale.
In caso di rifiuto da parte del depositario, si riconosce alla parte che ne ha fatto richiesta di ricorrere al
tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni, al fine di ottenere un
decreto con il quale il giudice impartisce le disposizioni opportune per la collazione (alla stessa può procedere il medesimo giudice, recandosi nell'ufficio del depositario).
Il diritto che la norma in esame riconosce ha natura di vero e proprio diritto soggettivo e compete sia a chi ottenuto la copia ex
art. 743 del c.p.c. sia a chi l'ha ottenuta ex
art. 745 del c.p.c., sebbene venga qui richiamata solo la prima disposizione.
Sotto il profilo della sua funzione, può osservarsi che la collazione costituisce lo strumento attraverso cui si consente alla parte di contestare l'efficacia probatoria delle copie degli atti pubblici e delle scritture private rilasciate da pubblici depositari, senza per questo dover ricorrere alla
querela di falso (quest’ultima è necessaria solo allorchè manchi l'originale dell'atto, in quanto in tal caso la collazione sarebbe impossibile).
Per quanto concerne il procedimento, va detto che la legittimazione attiva spetta esclusivamente a chi ha ottenuto la copia autentica di un atto pubblico o di una
scrittura privata autenticata.
In caso di rifiuto del pubblico depositario dell’originale, l'interessato può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni (trattasi di
competenza funzionale).
Il procedimento è analogo a quello disciplinato dall’
art. 745 del c.p.c., prevendendosi anche in questo caso la sola audizione del depositario.
Diverso, invece, sarà il contenuto del
provvedimento finale, il quale assume la forma di un decreto con il quale il giudice può adottare la misura che, a propria discrezione, ritiene più opportuna a consentire la collazione.
Delle operazioni di collazione si redige verbale.