(massima n. 1)
Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario - che trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attivitą del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo - non trova applicazione in riferimento al disposto dell'art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalitą telematica, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attivitą notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, notificato dal difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, alle 23.47 dell'ultimo giorno utile, sul rilievo che, ai sensi del predetto art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, le notificazioni effettuate dopo le 21 debbono ritenersi perfezionate alle ore 7 del giorno successivo e che non era ipotizzabile la scissione degli effetti per il notificato e il notificante, in quanto quest'ultimo aveva iniziato a compiere l'attivitą notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era gią consumato).