(massima n. 1)
L'art. 142 c.p.c., che disciplina la notificazione a persona non residente, né dimorante e né domiciliata nella Repubblica, distingueva, nel testo previgente alla modifica disposta dall'art. 174 D.L.vo n. 196 del 2003, e tuttora distingue in quello attuale, il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificando, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto notificato nei confronti del destinatario; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio, deve darsi unicamente rilievo al momento in cui la parte onerata ha eseguito le ultime formalità, a suo carico, del procedimento di notificazione e non già alla data indicata nelle cartoline di ritorno attestanti la ricezione dell'atto da parte del destinatario (v. Corte cost. n. 477 del 2002, n. 28 del 2004).