(massima n. 1)
In tema di notificazione di atti giudiziari all'estero a mezzo del servizio postale, ai sensi della Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile o commerciale, adottata a l'Aja il 15 novembre 1965, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica n. 42 del 1981, deve ritenersi invalida la notifica effettuata in Germania con trasmissione diretta a mezzo posta, atteso che tale paese, pur avendo ratificato detta Convenzione, si è opposto, ai sensi degli artt. 10 e 21 della stessa, alla trasmissione degli atti mediante consegna "diretta".