(massima n. 1)
In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il principio della necessitā di contestazione di tutti i Fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un Foro esclusivo, qual č quello stabilito, in materia di controversie tra consumatore e professionista, dalla disposizione dettata dall'art. 1469-bis c.c., terzo comma, numero 19 (applicabile, avendo natura di norma processuale, nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima).