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Articolo 155 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso

Dispositivo dell'art. 155 Codice di giustizia contabile

1. Il giudice monocratico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi(1).

2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89.

3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso(2).

4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione intercorrono non meno di centoventi giorni(3).

5. [Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto.](4)

5-bis. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza(5).

6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorre un termine non minore di novanta giorni(6).

7. Il termine di cui al comma 6 è elevato a centoventi giorni e quello di cui al comma 4 è elevato a centocinquanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 3 debba effettuarsi all'estero(7).

8. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza(8).

9. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.

10. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111(9).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 68 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 68 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 68 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(4) Tale comma è stato abrogato dall'art. 68 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(5) Tale comma è stato inserito dall'art. 68 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(6) Tale comma è stato modificato dall'art. 68 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(7) Tale comma è stato modificato dall'art. 68 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(8) Tale comma è stato modificato dall'art. 68 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(9) Tale comma è stato modificato dall'art. 68 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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