1. Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva, anche d'ufficio, un vizio che importi la nullità della notificazione della citazione fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza.
2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell'atto di citazione unitamente all'ordinanza.
3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
4. Se l'ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
5. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata ai sensi del comma 1, il collegio ne dichiara la contumacia e ne dà espressamente atto nei provvedimenti successivi e nella sentenza che definisce il giudizio.
6. Le comparse si considerano comunicate al contumace con il deposito in segreteria della sezione e con l'apposizione del visto del segretario sull'originale.
7. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
8. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.
9. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi, fino all'udienza di discussione, mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti che offre in comunicazione in segreteria o mediante comparizione all'udienza.
10. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, le scritture contro di lui prodotte.
11. Il contumace che si costituisce può chiedere al collegio di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.
12. Il collegio, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini.
13. I provvedimenti previsti nel comma 12 sono pronunciati con ordinanza.