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Articolo 89 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione

Dispositivo dell'art. 89 Codice di giustizia contabile

1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, con decreto può abbreviare fino alla metà i termini previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese.

2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in calce ad autonoma istanza, a cura della parte che lo ha richiesto è notificato alle altre parti, anche a mezzo PEC. Il termine abbreviato inizia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.

3. Il convenuto ha diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della stessa legge.

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